Art. 7.
(Disposizioni per garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie).

      1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di 250 milioni di euro per la copertura delle spese sostenute e documentate per l'attuazione del diritto allo studio e all'istruzione.
      2. I contributi del fondo di cui al comma 1 sono erogati in favore delle famiglie e degli alunni delle scuole statali e non statali, aventi un reddito complessivo, per nucleo familiare, non superiore a 26.000 euro annui. La misura massima di tali contributi è di 500 euro per ogni figlio.
      3. Il limite di reddito di cui al comma 2, applicabile alle famiglie con un solo figlio a carico, è incrementato progressivamente di 2.500 euro per ogni figlio in più a carico.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono individuati i criteri e le modalità per la corresponsione dei contributi di cui ai commi 2 e 3.